Dall’ANAC nuove linee guida per gli appalti dei servizi sociali

Dall’ANAC nuove linee guida per gli appalti dei servizi sociali

Meno attenzione al vantaggio economico e più alla qualità dei servizi e alla trasparenza. E' la novità positiva delle nuove linee guida dell'ANAC sugli affidamenti di servizi sociali.

venerdì 2 settembre 2022

Meno attenzione al vantaggio economico e più alla qualità dei servizi e alla trasparenza. E' la novità positiva delle "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", le linee guida n. 17 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2022.


“Siamo contenti per questo importante traguardo che contiene molte indicazioni che abbiamo avanzato come Federsolidarietà, la federazione delle nostre cooperative sociali – sottolinea Simone Brunello, direttore provinciale di di Confcooperative – tra cui il fatto che alle concessioni di servizi sociali non si applicano le previsioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) ma solo le misure di trasparenza e pubblicità: un capovolgimento completo dell’orientamento che avevamo avuto finora”.


Tra le altre novità va evidenziato anche che tra le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ci sono le forme di autorizzazione o accreditamento previste dalle disposizioni regionali in materia. E rispetto all’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ora si legge nella direttiva: “Al fine di garantire la qualità dei servizi, le amministrazioni possono privilegiare formule matematiche che valorizzino gli aspetti qualitativi in misura maggiore rispetto al ribasso sul prezzo”.


E’ stato introdotto ai punti 7.5.1 e 7.5.2 un riferimento esplicito alla redazione del bilancio sociale ed alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, ai sensi delle Linee guida del Ministero del Lavoro, precisando che, laddove richiesta la valutazione di impatto, i relativi costi siano inclusi in quelli complessivi finanziati.


Infine le Linee Guida - conclude Brunello - chiariscono che agli affidamenti di servizi sociali di importo inferiore a 750.000 euro possono sussistere particolari ragioni per derogare al principio di rotazione, dettate dalla natura del servizio offerto oppure dalla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari o i prestatori dello stesso".